L’Europa si apre al 28esimo regime – Verso un diritto opzionale sovranazionale

A cura di Alessio Dragoni e Gabriele Mammarella

Introduzione

Nonostante l’Unione Europea rappresenti formalmente uno dei più avanzati esempi di integrazione economica al mondo, il funzionamento effettivo del mercato unico continua a essere ostacolato da una significativa frammentazione normativa tra gli Stati membri. Le imprese europee si trovano infatti a operare in un contesto caratterizzato da 27 ordinamenti giuridici distinti (e oltre 60 forme giuridiche diverse), ciascuno con proprie regole in materia di diritto societario, fiscalità, diritto del lavoro e procedure amministrative. Questa eterogeneità normativa comporta costi elevati di compliance e costituisce una barriera concreta all’espansione transfrontaliera, incidendo in modo particolare sulle start-up e sulle scale-up, che dispongono di risorse limitate per affrontare tali complessità (Adnkronos Eurofocus, 2026).

In questo scenario, la frammentazione giuridica non rappresenta soltanto un problema tecnico, ma si traduce in un vero e proprio limite strutturale alla competitività dell’Unione Europea. A differenza di economie come gli Stati Uniti o la Cina, che beneficiano di sistemi normativi più omogenei, l’UE fatica a offrire un ambiente altrettanto favorevole alla crescita delle imprese e all’attrazione di investimenti internazionali.

Cos’è e quali sono gli obiettivi del 28esimo regime

In risposta a queste criticità, la Commissione europea ha proposto l’introduzione del cosiddetto “28esimo regime”, un sistema giuridico opzionale di livello sovranazionale che si affianca ai 27 ordinamenti nazionali esistenti. L’elemento distintivo di questa proposta risiede nel suo carattere volontario: le imprese possono scegliere di aderire a un quadro normativo uniforme valido in tutta l’Unione, senza che ciò comporti la sostituzione delle legislazioni nazionali (European Economic and Social Committee, 2025). In questo senso, il 28° regime rappresenta una forma innovativa di integrazione giuridica, basata sulla coesistenza tra diritto nazionale e diritto europeo opzionale.

Gli obiettivi perseguiti sono molteplici e strettamente interconnessi. In primo luogo, la proposta mira a ridurre i costi amministrativi e legali legati alle attività transfrontaliere, semplificando le procedure burocratiche e garantendo maggiore certezza giuridica alle imprese. In secondo luogo, essa intende favorire lo sviluppo di start-up e scale-up, creando un ambiente più favorevole all’innovazione e alla crescita imprenditoriale. Parallelamente, offre maggiore flessibilità politica, facilitando l’integrazione europea senza imporre un’armonizzazione obbligatoria agli Stati membri. Inoltre, semplifica le regole per le imprese e migliora la certezza giuridica nelle attività transfrontaliere.

All’interno di questa prospettiva si inserisce il progetto “EU Inc.”, che prevede la possibilità di costituire una società europea in modo rapido e interamente digitale, potenzialmente entro 48 ore, con costi molto contenuti, riducendo in modo significativo gli ostacoli burocratici attualmente esistenti (Euronews, 2026). Nel complesso, il 28° regime si configura come uno strumento volto a rafforzare il mercato unico attraverso una maggiore integrazione funzionale, senza imporre una uniformazione normativa obbligatoria.

Vantaggi e Criticità

L’introduzione del 28esimo regime presenta una serie di potenziali vantaggi significativi per il funzionamento del mercato unico europeo, ma al tempo stesso solleva rilevanti criticità che alimentano il dibattito politico ed economico. Tra i principali benefici, emerge innanzitutto la semplificazione normativa, che consentirebbe alle imprese di operare secondo un unico quadro giuridico valido in tutta l’Unione, riducendo i costi di compliance e le complessità burocratiche legate alla frammentazione dei sistemi nazionali. Tale semplificazione favorirebbe una maggiore integrazione economica e renderebbe l’Europa più attrattiva per gli investimenti esteri, offrendo agli operatori internazionali un contesto più prevedibile e uniforme (EconomyUp, 2025). Inoltre, la riduzione delle barriere amministrative potrebbe facilitare la nascita e la crescita di start–up e scale-up, contribuendo a colmare il divario competitivo con altre grandi economie globali.

D’altra parte, il 28esimo regime solleva una serie di rischi non trascurabili. In primo luogo, vi è il potenziale conflitto con la sovranità nazionale, poiché l’introduzione di un sistema giuridico sovranazionale opzionale potrebbe ridurre il margine di autonomia degli Stati membri in ambiti tradizionalmente sensibili come il diritto societario e del lavoro (European Economic and Social Committee, 2025). A ciò si aggiunge la complessità derivante dalla coesistenza tra 27 ordinamenti nazionali e un regime europeo parallelo, che potrebbe generare incertezza giuridica e difficoltà applicative. Un ulteriore rischio è rappresentato dalla possibilità per le imprese di scegliere il regime più conveniente, con il conseguente pericolo di una competizione al ribasso tra ordinamenti e standard normativi, con impatti potenzialmente negativi sui diritti dei lavoratori (Eunews, 2026). Infine, la coesistenza tra imprese che adottano il nuovo regime e altre che rimangono soggette alle normative nazionali potrebbe generare disparità competitive, mentre le difficoltà di implementazione pratica rischiano di limitarne l’efficacia concreta. In questo senso, il 28° regime si configura come uno strumento dal grande potenziale, ma il cui successo dipenderà dalla capacità di bilanciare esigenze di integrazione economica e tutela degli equilibri istituzionali e sociali.

Tra dibattiti ed opinioni

Il processo di integrazione europea si fonda sul confronto tra istituzioni, attori politici ed economici, il quale rappresenta il presupposto essenziale per elaborare strategie al tempo stesso coerenti, legittimate e funzionali. In questo contesto, la proposta del 28° regime si inserisce pienamente in una dinamica di dialogo e negoziazione tra posizioni differenti. Non è dunque un’eccezione, ma piuttosto un caso emblematico in cui convergenze e divergenze tra i diversi stakeholder contribuiscono a definire un assetto finale il più possibile condiviso.

Le criticità affrontate dal 28° regime trovano così fondamento nelle analisi del Rapporto Draghi sulla competitività europea, il quale evidenzia come la frammentazione del mercato unico ostacoli la crescita delle imprese innovative e ne limiti la capacità di espansione su scala europea. In particolare, tale frammentazione contribuisce al ritardo competitivo dell’Unione rispetto a Stati Uniti e Cina, sia in termini di sviluppo tecnologico sia di accesso ai capitali (Commissione Europea, 2024).

Enrico Letta, un altro grande promotore di numerose riforme strutturali della macchina europea e già Presidente del Consiglio, ha espresso un forte sostegno all’introduzione dell’EU Inc., sottolineando come tale strumento possa contribuire a tutelare anche gli interessi dei lavoratori. Nel suo report, infatti, Letta colloca la dimensione sociale al centro dell’analisi delle trasformazioni necessarie per il rafforzamento del mercato unico (European Economic and Social Committee, 2026).

Il 28° regime è la risposta fornita dalla Commissione Europea di Von der Leyen alle difficoltà nella costruzione del mercato unico e alla generale compattazione dell’UE. Il Rapporto Draghi, divenuto un riferimento centrale nel dibattito sulla competitività europea, nonostante questa rallenti progressivamente all’aumentare delle voci in capitolo dei singoli Stati membri (Politico, 2025), riesce finalmente a trovare un’applicazione concreta. La leader europea ha non a caso presentato con entusiasmo l’iniziativa.

D’altro canto, il Parlamento si è invece posizionato in modo più cauto, essendo titubante in merito alla sola sufficienza del 28° regime per risolvere le principali problematiche del nostro tempo; piuttosto, se inserito in un contesto più ampio sarà certamente in grado di fornire l’aiuto necessario (Think Tank European Parliament, 2025).

Le debolezze strutturali dell’iniziativa emergono in modo ancora più evidente nel dibattito interno al Parlamento europeo, dove le posizioni risultano tutt’altro che univoche. Se da un lato numerosi gruppi politici (su tutti, il Partito Popolare Europeo e Renew Europe) riconoscono il potenziale del 28° regime nel rafforzare il mercato unico, dall’altro forze come il gruppo dei Socialisti e Democratici e la Sinistra europea esprimono forti riserve, soprattutto in relazione alla tutela dei diritti sociali e al rischio di creare un sistema normativo parallelo meno garantista. In questo contesto, il Parlamento, supportato dalle analisi del servizio studi EPRS (European Parliamentary Research Service), mantiene una posizione prudente, sottolineando come l’EU Inc. rappresenti uno strumento utile ma non sufficiente a risolvere le debolezze organiche dell’economia europea.

Il dibattito si estende anche al livello dei leader europei, dove il tema della competitività è diventato centrale. La Commissione europea ha promosso con decisione l’iniziativa, inserendola tra le priorità strategiche dell’Unione (European Commission, 2026). Analogamente, capi di governo come Giorgia Meloni e il cancelliere tedesco Friedrich Merz hanno sottolineato l’urgenza di rafforzare il mercato unico attraverso una significativa riduzione della burocrazia e una maggiore integrazione economica, evidenziando un’arretratezza europea rispetto ai maggiori competitor globali (Corriere della Sera, 2026; Eunews, 2026). Anche in tale confronto si porta avanti il grande interrogativo sul superamento o meno dell’unanimità.

Le reazioni degli attori economici e sociali evidenziano ulteriori elementi di complessità. Organizzazioni imprenditoriali come l’Employers’ Group del Comitato Economico e Sociale Europeo (European Economic and Social Committee, 2026) accolgono con favore la proposta, considerandola un passo pragmatico verso la semplificazione del contesto normativo e il rafforzamento della competitività delle imprese europee. In particolare, esse sottolineano come il 28° regime possa offrire maggiore certezza giuridica e ridurre gli oneri amministrativi per le imprese operanti a livello transfrontaliero.

Di contro, le organizzazioni sindacali europee, tra cui l’European Trade Union Confederation, e alcune forze politiche esprimono preoccupazioni circa i possibili effetti della riforma sui diritti dei lavoratori e sugli standard sociali. In particolare, si teme che l’introduzione di un regime societario opzionale possa incentivare fenomeni di “regulatory arbitrage”, alimentando una competizione al ribasso tra ordinamenti nazionali (Eunews, 2026). Tale contrapposizione riflette una frattura più ampia tra esigenze di liberalizzazione economica e tutela sociale, che rappresenta uno dei nodi centrali del processo di integrazione europea.

In definitiva, il 28° regime si configura come una proposta ambiziosa, sostenuta da una parte significativa del panorama politico ed economico europeo ma al contempo oggetto di un intenso dibattito. Come evidenziato anche da osservatori indipendenti e piattaforme di monitoraggio come the28thregime.eu, il suo successo dipenderà in larga misura dalle modalità di attuazione e dalla capacità di tradurre gli obiettivi di semplificazione e integrazione in strumenti effettivamente utilizzabili dalle imprese. In assenza di tali condizioni, il rischio è che esso rimanga una riforma significativa sul piano teorico ma limitata nei suoi effetti pratici, senza riuscire a colmare pienamente le lacune strutturali del mercato unico europeo.

Osservazioni finali
Innovazione o prossimo insuccesso? Quel che appare certo è che la Commissione europea ha avanzato una proposta potenzialmente rivoluzionaria, capace di incidere in maniera significativa sul sistema delle imprese e di sostenere lo sviluppo dell’imprenditorialità nel contesto europeo.

Parte della dottrina, come evidenziato anche in un’analisi del Financial Times (2026), sottolinea tuttavia come il 28° regime debba necessariamente fondarsi su un duplice presupposto: da un lato, la semplificazione dell’attività imprenditoriale; dall’altro, la garanzia di certezza giuridica per gli investitori. Se sotto il primo profilo la proposta appare convincente, maggiori criticità emergono con riferimento al secondo, in particolare a causa del mantenimento della competenza dei tribunali nazionali. In tale prospettiva, i limiti dell’iniziativa sembrano riconducibili alle resistenze degli Stati membri e delle organizzazioni sindacali, preoccupati per i possibili effetti sui sistemi giuridici nazionali e sulla tutela dei diritti dei lavoratori.

In un contesto geopolitico sempre più competitivo e frammentato, in cui l’Europa fatica ad attrarre e trattenere talenti e capitali rispetto ad altri poli globali, l’EU Inc. potrebbe rappresentare un punto di svolta per il rafforzamento del mercato unico. Il suo successo dipenderà tuttavia dalla capacità di tradurre le ambizioni politiche in un quadro normativo realmente efficace, semplice e attrattivo. Solo in tal caso il 28° regime potrà trasformarsi da promessa riformatrice a strumento concreto di rilancio della competitività europea, contribuendo a colmare il divario strutturale che ancora separa l’Unione dai principali attori globali.

Bibliografia:

Commissione Europea (2024). The future of European competitiveness. Part A (9 settembre). Disponibile su: https://commission.europa.eu/document/download/97e481fd-2dc3-412d-be4c-f152a8232961_en (Ultimo accesso: 26 aprile 2026)

European Economic and Social Committee (2026). Conference : 28th Regime / EU’s Competitiveness Agenda for Workers (21 aprile). Disponibile su: https://www.eesc.europa.eu/en/agenda/our-events/events/conference-28th-regime-eus-competitiveness-agenda-workers (Ultimo accesso: 26 aprile 2026)

Politico (2025). Draghi orders Europe’s leaders: Do what I told you (9 settembre). Disponibile su: https://www.politico.eu/article/mario-draghi-competitiveness-economy/ (Ultimo accesso: 26 aprile 2026) 

Think Tank European Parliament (2025). The 28th regime (2 dicembre). Disponibile su: https://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document/EPRS_BRI%282025%29779233 (Ultimo accesso: 26 aprile 2026) 

European Commission (2026). COMMUNICATION FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT, THE COUNCIL, THE EUROPEAN ECONOMIC AND SOCIAL COMMITTEE AND THE COMMITTEE OF THE REGIONS. Towards a 28th regime for EU companies (18 marzo). Disponibile su: https://commission.europa.eu/document/download/2d1b62a4-7807-4808-aed1-36f1f58ac1e7_en?filename=Communication%20Towards%20a%2028th%20regime%20for%20EU%20companies.pdf (Ultimo accesso: 26 aprile 2026)

Corriere della Sera (2026). Meloni e il futuro dell’Europa: «Non c’è più tempo». Roma sembra aprire anche al superamento dell’unanimità (10 febbraio). Disponibile su: https://roma.corriere.it/notizie/politica/26_febbraio_10/meloni-e-il-futuro-dell-europa-non-c-e-piu-tempo-roma-sembra-aprire-anche-al-superamento-dell-unanimita-0819a601-879b-4a01-af9b-1b4b31acaxlk.shtml (Ultimo accesso: 26 aprile 2026)

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